Bonus asili Cassa Dottori Commercialisti: attenzione ai requisiti

Bonus asili Cassa Dottori Commercialisti: attenzione ai requisiti
Riapre oggi 1 agosto 2023 la possibilità di aderire al #Bando per la frequenza #asili nido e scuole dell’infanzia della #CNPADC.
Come era stato richiesto da ADC in Assemblea Dei Delegati e su questa pagina con intervento del 30 ottobre 2022, nel nuovo bando è stato eliminato il requisito dell’età del genitore richiedente che nella prima versione del bando era limitato agli under 40.
La misura, nel concreto, prevede un rimborso massimo di 1.000€ l’anno per ciascun figlio e si riferisce alle spese sostenute per frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023
In particolare il requisito previsto da parte del genitore richiedente iscritto CNPADC è il reddito professionale non superiore a Euro 30.000 per il periodo di imposta 2021 (dichiarazione 2022);
Importante notare che il requisito reddituale si riferisce al solo reddito “professionale” e non a quello complessivo né a quello familiare con ponderazione sul numero dei componenti, che invece di norma è preso a riferimento nelle misure di welfare proposte dalla Cassa.
Un’attenzione particolare meritano le limitazioni di importo; nel testo del Bando è previsto che “L’importo sarà ridotto di quanto eventualmente ottenuto da altro ente per la medesima motivazione”. A questo proposito, considerando che l’INPS per la Famiglia, per tutti i cittadini, riconosce già per la frequenza di asili nido un rimborso minimo annuo di Euro 1.500,00 (per qualsiasi valore di #ISEE), ne consegue che l’accesso alla misura sarà davvero efficace solo se non si è già usufruito del bonus INPS o, eventualmente, per il rimborso di spese relative a scuole dell’infanzia.
La domanda deve essere presentata utilizzando il servizio online DAS, disponibile nella propria area riservata sul sito www.cnpadc.it, allegando le ricevute di pagamento che dovranno riportare l’indicazione del #figlio, ovvero del #genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio.
​​​​​​​